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COVID19: L’Italia chiude

CNA realizza un servizio di informazione alle imprese coinvolte nella crisi scatenata dal Corona Virus.

l’economia si è fermata. è necessaria una grande iniezione di liquidità per le imprese italiane quanto prima.

La finestra sul caveau – Cosa fare per spegnere le bollette infuocate

L’impennata del costo delle bollette per energia elettrica e gas non ha precedenti e pesa soprattutto sulle fasce più deboli. Il sensibile aumento, in parte sterilizzato dall’intervento del governo con oltre 4 miliardi, è l’effetto di una tempesta perfetta Pensionati...

L’intervista- Afghanistan, il grande abbandono

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Editoriale – Paginatre

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Il Racconto – Email

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Webinar Mise CNA

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IL DECRETO #IORESTOACASA E LE DOMANDE PIù FREQUENTI

DOMANDE E RISPOSTE SUL DECRETO #IORESTOACASA

Clicca sulle voci di interesse per approfondire.

IL DECRETO DELL'11 MARZO, COSA CAMBIA
  1. Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo, cosa cambia rispetto ai decreti precedenti? La novità principale del decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo è la chiusura, fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie etc.) e di tutti i negozi, tranne quelli delle categorie espressamente previste. In particolare, resteranno aperti i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e i negozi di prima necessità o di servizi alla persona che sono elencati negli allegati 1 e 2, consultabili in fondo alla pagina. Inoltre, sempre fino al 25 marzo, il decreto prevede che i Presidenti delle Regioni possano ridurre i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per effettuare le dovute sanificazioni e assicurare i livelli essenziali di servizio. Allo stesso modo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà disporre la cancellazione o la riduzione dei servizi di trasporto via pullman, treno, aereo o nave.
  2. Sono previste nuove limitazioni o regole riguardo agli spostamenti personali? No, il decreto non cambia nulla di quanto già previsto da quelli precedenti in merito agli spostamenti. Valgono le norme e i chiarimenti già indicati.
ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
  1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale? No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
  2. Sono ancora previste zone rosse? No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.
SPOSTAMENTI
  1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
    È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
  2. Posso muovermi in città? I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.
  3. Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti? Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
  4. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili? Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
  5. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
  6. Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione? L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.
  7. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  8. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
  9. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  10. Come si devono comportare i transfrontalieri? I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedenti).
  11. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
  12. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
  14. È possibile raggiungere la propria casa di vacanza, in assenza di residenza o domicilio? No, gli spostamenti restano consentiti ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020 solo per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  15. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo? Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Turismo”.
  16. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
  17. Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. 
  18. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). 
  19. Si può uscire per fare una passeggiata? Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.
  20. È consentito fare attività motoria? Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. Sono sempre vietati gli assembramenti.
  21. È necessario avere con sé l’autodichiarazione per andare a fare attività motoria all’aperto? No, l’attività motoria all’aperto è espressamente prevista dai decreti come consentita, quindi non è necessaria alcuna autodichiarazione. In caso di controlli, le autorità di pubblica sicurezza possono comunque richiedere di dichiarare il perché dello spostamento. In quel caso, si è tenuti a effettuare la dichiarazione. In caso di dichiarazione falsa o mendace si può incorrere nelle sanzioni previste.
  22. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? È consentito l’accesso individuale a parchi e giardini pubblici, per praticare sport e attività motorie. Non è invece consentito accedervi in gruppo, né svolgervi in gruppo qualsiasi tipo di attività. È comunque sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, e conseguentemente restano preclusi tutti gli sport di squadra che possano implicare contatti ravvicinati tra i giocatori. In caso di violazione, si può incorrere nelle sanzioni previste (si veda la sezione “Violazioni e sanzioni”). Inoltre, nei casi di ripetute violazioni del generale divieto di assembramento, può essere disposta la chiusura temporanea del parco, del giardino o dell’area pubblica ove la popolazione tenda ad assembrarsi.
  23. Posso utilizzare la bicicletta? La bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. È consentito  svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  24. Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto? Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. 
  25. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone? Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Violazioni e sanzioni”.
TRASPORTI
  1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

  1. I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

  1. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

  1. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

  1. Carta di qualificazione del conducente e formazione: cambierà qualcosa rispetto agli adempimenti in scadenza?

Sì, le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

  1. Le autoscuole rimangono aperte?

Le autoscuole, come tutti gli enti e le società di formazione, devono sospendere le proprie attività fino al 3 aprile.

  1. La programmazione dei servizi automobilistici interregionali potrà subire delle modifiche?

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero della Salute possono disporre la riduzione o la soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

LAVORO AGILE
  1. La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro privato a tutti i lavoratori?

Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.

  1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza oppure per il solo periodo di applicazione del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo?

Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l’applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020.

  1. Il datore di lavoro privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, il datore di lavoro privato è tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.

  1. Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?

Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.

  1. Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?

Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.

TURISMO
  1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
    Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
  2. Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi? No, non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono quindi proseguire regolarmente la propria attività.
  3. Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
  4. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
COMMERCIO
COMMERCIO
  1. Per quanto concerne il commercio, chi prosegue la propria attività?

Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sono autorizzate a proseguire la propria attività, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, a condizione che sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

  1. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?

Sì. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.

  1. Quali attività sono specificamente ricomprese in quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità?

L’ultimo DPCM, nel raccomandare la distanza di sicurezza interpersonale pari ad un metro, oltre a consentire l’apertura di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, menziona espressamente:

  • ipermercati;
  • supermercati;
  • discount di alimentari
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  •  commercio al dettaglio di prodotti surgelati,
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2),
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4);
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  •  commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  •  farmacie;
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
    1. E tutte le altre attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle sopra indicate, come debbono comportarsi?

Le attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle indicate alla risposta precedente, sono sospese fino al 25 marzo 2020.

  1. I mercati, invece, devono restare chiusi?

Sì, è disposta la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. Fanno eccezione soltanto le attività dirette alla vendita di soli beni alimentari.

ATTIVITà PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
  1. Quali raccomandazioni debbono seguire le attività produttive e le attività professionali?

Vengono disposte alcune raccomandazioni, quali:

  • il massimo ricorso al lavoro agile, compatibilmente al tipo di attività svolto (vedi la voce successiva);
  • l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti, nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • la sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive, la massima limitazione degli spostamenti all’interno dei siti e il contingentamento di accesso agli spazi comuni.
  1. Gli studi privati devono restare chiusi?

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività produttive o professionali.

  1. Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?

No.

  1. Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono?

Un’azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un’attività produttiva? No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività.

  1. Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?

Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività fino al 25 marzo.

  1. Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)

Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente.

 

LAVORO AGILE
  1. La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro privato a tutti i lavoratori?

Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.

  1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza oppure per il solo periodo di applicazione del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo?

Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l’applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020.

  1. Il datore di lavoro privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, il datore di lavoro privato è tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.

  1. Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?

Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.

  1. Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?

Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.

LAVORI DI RIPARAZIONE IN CASA E CANTIERI
  1. Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del DPCM dell’11 marzo 2020?

Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili.

  1. I cantieri rimangono aperti?

Sì. Il Dpcm 11 marzo 2020, così come i precedenti, non ha disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.

I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio. A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena. Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.

LAVORI IN OFFICINA
  1. Sono il proprietario di un’officina meccanica per autoveicoli e motocicli. Posso continuare a svolgere la mia attività? Dove posso acquistare pezzi di ricambio?

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:

  1. a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
  2. b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
  3. Le concessionarie di automobili rimangono aperte?

No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.

SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE
  1. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la propria attività?

No, nemmeno su prenotazione. Le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, sono sospese fino al 25 marzo 2020. I centri benessere restano chiusi fino al 3 aprile. È quindi il caso di ricordare ai consumatori i pericoli in cui si può incorrere nel rivolgersi ad operatori irregolari ovvero a centri non autorizzati, i quali sfuggono ad una qualsiasi forma di vigilanza e controllo.

  1. Sussistono eccezioni alle predette sospensioni e limitazioni?

Non si applica la chiusura obbligatoria per le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

  1. I rapporti di lavoro con colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti i servizi alle persone?

No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.

  1. Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020?

No, pertanto possono restare aperte. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

  1. Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?

Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.

SERVIZI DI RISTORAZIONE
  1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione?

Sì, i servizi di ristorazione svolti ad esempio da bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie debbono sospendere tali attività fino al 25 marzo 2020, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

  1. Si potranno tuttavia effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?

Sì, nonostante la chiusura al pubblico, l’attività può esercitare il servizio di ristorazione attraverso la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

  1. Sussistono eccezioni alle predette sospensioni e limitazioni?

Sì: restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo, in ogni caso, la distanza interpersonale di un metro.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
  1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?No, non sono previste limitazioni.
  2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?No, non sono previste limitazioni.
  3. Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.  La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca?Sì, la continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca
UFFICI PUBBLICI
  1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
  2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
SCUOLA
  1. Cosa prevede il decreto per le scuole? Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  2. I servizi educativi sono sospesi solo per i bambini della fascia 0-6 anni o anche per quelli di età superiore? Al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono sospese tutte le attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni.
UNIVERSITÀ
  1. Cosa prevede il decreto per le università? Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea? Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
  3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività? Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
  4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche? Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  5. Cosa succede a chi è in Erasmus? Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.
SERVIZI SOCIALI
  1. I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)? Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.
  2. Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i  centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza? No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020?Sì. Il DPCM dell’11 marzo 2020, sospende le attività di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza inter personale di un metro. È da ritenersi che pur essendo a titolo gratuito, tali servizi, possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.
  4. Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività?Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE
  1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
  2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
  3. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
  4. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
    Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
  5. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il dpcm dell’11 marzo espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse.
RIUNIONI
  1. Sono vietate le assemblee condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone?Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
  2. E le assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni?Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
VIOLAZIONI E SANZIONI
  1. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
  2. Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell’ordine.
  3. In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione amministrativa o sono previste altre misure?L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 
  4. L’ammenda di cui si parla comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale? Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale. In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.

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